Manuale delle procedure della Famiglia Internazionale

Procedura I: I nuovi membri

Articolo 1

Per diventare membro della Famiglia Internazionale bisogna:

  1. Osservare il “Capitolo II: I membri, Articolo 2” dello Statuto della Famiglia Internazionale.
  2. Completare la lettura di una lista provvisoria di letture per aspiranti membri, per avere una comprensione base della Famiglia Internazionale, dei suoi scopi, dei suoi valori, delle sue dottrine e dei suoi requisiti fondamentali, oltre che della sua storia.
  3. Leggere lo Statuto della Famiglia Internazionale e i suoi documenti di appoggio e accettare le responsabilità di membro come articolato nel “Capitolo II: I membri, articoli 4-5”
  4. Richiedere un account come membro di LFI a http://members.tfionline.com.

Procedura II: Opere associate a LFI

Articolo 1

Un membro che dà inizio a un’opera associata a LFI [da qui in seguito “Opera”]:

  1. Stabilisce e delinea lo scopo principale e lo statuto della propria Opera, assicurandosi che essa sia d’accordo con la “Dichiarazione della missione della Famiglia Internazionale.”
  2. Si impegna a rispettare lo “Standard professionale delle opere associate a LFI.”
  3. Notifica il suo progetto alle altre Opere associate a LFI operanti nella città o nell’area metropolitana. Questa notifica può essere fatta includendo la nuova Opera tra quelle elencate su http://works.tfionline.com.
    1. Se pensa di iniziare una nuova Opera in un paese soggetto a restrizioni, il membro deve attendere l’approvazione dei pastori regionali prima di procedere.
  4. Iscrive l’Opera su http://works.tfionline.com.

Articolo 2

Per iniziare la procedura di dissociazione di un’Opera dalla Famiglia Internazionale, d’accordo con il “Capitolo IV: Opere associate a LFI, articolo 2” nello Statuto della Famiglia Internazionale, un membro o un’altra Opera deve:

  1. Rivolgersi, personalmente o per iscritto, ai membri dell’Opera in questione, per affrontare e cercare di risolvere la condotta contestata.
  2. Se la questione non si risolve entro un periodo ragionevole, il membro o l’altra Opera associata può rivolgere per iscritto un reclamo formale ai pastori regionali, mandandone una copia all’Opera in questione, indicando le infrazioni e le azioni intraprese per cercare di risolvere il problema.
    1. L’Opera in questione può, entro trenta giorni, difendere la propria posizione per iscritto davanti ai pastori regionali, mandandone una copia agli altri membri e all’Opera.
  3. Dopo aver esaminato il caso, i pastori regionali decideranno se l’Opera debba essere dissociata dalla Famiglia Internazionale.
    1. Un’opera dissociata dalla Famiglia Internazionale non sarà più considerata un’Opera e sarà rimossa dal sito delle Opere di TFI; le sarà chiesto di non operare in nome della Famiglia Internazionale o in associazione con essa fino a quando l’argomento in questione non sarà risolto.
    2. La decisione dei pastori regionali sarà finale e il caso ufficialmente chiuso.
  4. Il risultato della decisione e una lettera di spiegazione della stessa saranno inviati dai pastori regionali all’Opera in questione, con copie a tutti gli interessati.

Articolo 3

Se un’Opera che era stata dissociata dalla Famiglia Internazionale ha corretto il problema che aveva causato la sua dissociazione, i membri che la gestiscono possono chiedere ai pastori regionali di essere reinseriti nell’elenco delle opere associate.

Procedura III: Forum missionari cittadini

Articolo 1

  1. Un forum missionario cittadino può essere formato da due o più Opere attive in una città o in un’area metropolitana.
  2. Tutti i membri impegnati nelle attività missionarie o nelle Opere all’interno di una città o di un’area metropolitana possono partecipare ai forum missionari cittadini.
  3. All’interno di un’area metropolitana possono essere organizzati più di un forum, per venire incontro alle esigenze dei membri e delle loro opere in quella zona.
  4. I membri partecipanti al forum missionario cittadino decideranno la frequenza delle loro riunioni, nonché la struttura e l’ordine del forum.

Procedura IV: Paesi con restrizioni alle attività missionarie

Articolo 1

A causa della natura politica, religiosa, o in qualche altro modo instabile di un paese, i pastori regionali potrebbero richiederne lo status di paese sottoposto arestrizioni alle attività missionarie.

  1. I pastori regionali devono rivolgere la domanda ai direttori della Famiglia Internazionale, specificando le ragioni per la loro richiesta di status di paese con restrizioni alle attività missionarie.
  2. Dopo aver esaminato la richiesta, i direttori della Famiglia Internazionale decideranno se garantire lo status di paese con restrizioni alle attività missionarie al caso in questione.
    1. Qualora venisse garantito, lo status di paese con restrizioni alle attività missionarie scadrà automaticamente dopo due anni, a meno che entro quel periodo non ne venga richiesta e approvata l’estensione.

Articolo 2

Per stabilire linee guida relative alle missioni in paesi con restrizione alle attività missionarie, i pastori regionali devono condurre un referendum tra tutti i membri che vivono nel paese, chiedendo che alcune attività missionarie siano sottoposte a restrizioni.

  1. Il referendum deve essere approvato dalla maggioranza dei membri nel paese perché possa avere effetto.
  2. Se il referendum non riceve un voto di maggioranza, quell’attività missionaria non può essere ristretta all’interno del paese.
    1. Un nuovo referendum per richiedere la restrizione della stessa attività missionaria non può essere indetto prima di sei mesi.

Articolo 3

Per iniziare la procedura per annullare prima della sua scadenza naturale la restrizione di un’attività missionaria in un paese con restrizioni, i pastori regionali devono condurre un referendum di tutti i membri residenti nel paese, richiedendo l’annullamento delle restrizioni su quella attività missionaria.

  1. Il referendum deve essere approvato dalla maggioranza dei membri nel paese perché possa avere effetto.
  2. Se il referendum non riceve un voto di maggioranza, la restrizione di quell’attività missionaria non può essere annullata.
    1. Un nuovo referendum per richiedere l’annullamento della restrizione della stessa attività missionaria non può essere indetto prima di sei mesi.

Articolo 4

Due o più membri che vivono in un paese con restrizioni alle attività missionarie possono richiedere ai pastori regionali di condurre un referendum per richiedere o annullare la restrizione di una o più attività missionarie nel paese.

Procedura V: Revoca della condizione di membro

Articolo 1

È possibile avere la propria condizione di membro revocata, con la perdita dei suoi privilegi, dei suoi servizi e dell’accesso ai siti web per soli membri, per una delle infrazioni elencate nel “Capitolo II, I membri, articolo 10” nello Statuto della Famiglia Internazionale.

Articolo 2

Prima di iniziare la procedura per la revoca della condizione di membro nei confronti di qualcuno, un membro deve prima comunicare le sue intenzioni alla persona in questione.

  1. Se l’argomento non è risolto entro un limite di tempo ragionevole, il membro che inizia la procedura deve comunicare nuovamente con l’altro membro in questione, per affrontare la condotta in causa, notificandogli che questa comunicazione ha dato il via alla procedura per la revoca della condizione di membro.
  2. Se l’argomento non è risolto entro un limite di tempo ragionevole, il membro che inizia la procedura deve portare la condotta in causa all’attenzione di altri due membri che hanno conoscenza personale della situazione.
    1. Se gli altri membri concordano che la condotta è suscettibile di revoca della condizione di membro, dovrebbero comunicare anch’essi con il membro in questione per affrontare la condotta in causa.
  3. Se l’argomento continua a non essere risolto entro un limite di tempo ragionevole, i membri che fanno la raccomandazione devono compilare un modulo di “Raccomandazione per la revoca della condizione di membro”, mandandola, insieme alla prova che ci siano state le comunicazioni di cui all’articolo 2.1-2, al pastore regionale responsabile, che ne manderà una copia al membro in questione.
    1. Il membro in questione ha trenta giorni di tempo per difendere la propria posizione davanti al pastore regionale responsabile e può allegare lettere di raccomandazione a proprio favore. Il pastore regionale ne invierà una copia a tutti gli interessati.
  4. Dopo aver esaminato il caso, il pastore regionale deciderà se il caso è motivo sufficiente per la revoca della condizione di membro.
    1. Se il pastore regionale responsabile stabilisce che il caso non è motivo sufficiente per la revoca, il caso sarà chiuso.
    2. Se il pastore regionale responsabile stabilisce che c’è una motivazione sufficiente alla revoca, deve comunicare con il proprio consigliere, fornendo tutta la documentazione del caso.
    3. Se, dopo aver esaminato il caso, il consigliere concorda che è motivo sufficiente per la revoca, la decisione della revoca della condizione di membro è finale.
    4. Se il consigliere non concorda che il caso sia motivo sufficiente per la revoca, il caso sarà chiuso e la condizione di membro di quella persona non sarà revocata.
  5. Il risultato della decisione e una lettera di spiegazione della stessa saranno inviati a tutti gli interessati dal pastore regionale responsabile.

Articolo 3

Una persona che abbia perso la condizione di membro ha i requisiti per la sua reintegrazione, se la questione per cui l’aveva persa è risolta e se i pastori regionali ritengono che sia idonea a riacquistarla.

  1. Il richiedente deve presentare una richiesta di reintegrazione e accludere referenze da parte di due persone che possano garantire il suo cambiamento o il suo pentimento da qualunque fosse la causa della sua perdita della condizione di membro.
    1. Le persone che presentano le referenze dovrebbero essere a conoscenza dei motivi per la perdita della condizione di membro e dichiarare i loro rapporti con il richiedente.
  2. Se il pastore regionale responsabile stabilisce che il richiedente è idoneo alla condizione di membro, questi sarà reintegrato.
  3. Se il pastore regionale responsabile stabilisce che il richiedente non è idoneo alla reintegrazione, deve comunicare con il suo consigliere e passargli tutta la documentazione riguardante il caso.
  4. Se, dopo aver esaminato il caso, il consigliere concorda che il richiedente non è idoneo alla reintegrazione, la decisione di rifiutare la stessa è finale.
  5. Se il consigliere non concorda che il richiedente non sia idoneo alla reintegrazione, la richiesta sarà approvata.
  6. Il risultato della decisione e una lettera di spiegazione della stessa saranno inviati al richiedente dal pastore regionale responsabile.

Procedura VI: Scomunica

Articolo 1

Un membro sarà scomunicato [espulso], con la conseguente perdita permanente della condizione di membro e dei suoi servizi, compreso l’accesso ai siti web per soli membri; con il divieto di partecipare a eventi e riunioni della comunità e delle Opere associate a LFI e di distribuire prodotti di LFI/Aurora, per ogni offesa elencata in “Capitolo II: I membri, articolo 11” nello Statuto della Famiglia Internazionale.

Articolo 2

Per iniziare la procedura per la scomunica di un membro:

  1. Valide prove a sostegno dell’accusa devono essere presentate al pastore regionale responsabile di decidere se l’azione comporta la scomunica.
    1. Tra le prove valide, ma non limitatamente a questo, vi sono la sentenza di un tribunale, la confessione dell’illecito, prove materiali o il resoconto di testimoni.
  2. Il pastore regionale responsabile può investigare ulteriormente le accuse se lo ritiene necessario.
  3. Se le prove sono considerate conclusive dal pastore regionale responsabile e dal suo consigliere, essi inoltreranno una raccomandazione ufficiale di scomunica al consigliere amministrativo incaricato del giudizio, che esaminerà il caso insieme a un altro consigliere amministrativo.
    1. Se viene stabilito che le prova sono valide, la persona verrà scomunicata e il caso sarà ufficialmente chiuso.
    2. Se viene stabilito che le prove sono insufficienti, la persona non verrà scomunicata e il caso sarà ufficialmente chiuso.
    3. Una volta ufficialmente chiuso, il caso non sarà riaperto a meno che vengano fornite altre prove che possano rovesciare la decisione.
  4. Il risultato della decisione e una lettera di spiegazione della stessa saranno inviati al membro in questione, con copie a tutti gli interessati, dal pastore regionale responsabile.
    1. Se il membro in questione è stato scomunicato, il pastore regionale responsabile ne informerà i membri che vivono nel paese in cui risiede l’individuo scomunicato.

Articolo 3

Una persona che sia stata scomunicata non avrà più diritto a essere reintegrata come membro della Famiglia Internazionale, in nessun momento.

Procedura VII: Successione dei direttori della Famiglia Internazionale

Articolo 1

In caso di inabilità, ritiro, o decesso di Peter Amsterdam o di Maria Fontaine, l’altra persona si assumerà tutti i doveri di direttore della Famiglia Internazionale.

Articolo 2

In caso di inabilità, ritiro, o decesso sia Peter Amsterdam che di Maria Fontaine, la procedura per la selezione di un nuovo corpo di direttori della Famiglia Internazionale sarà la seguente:

  1. La formazione di un consiglio provvisorio, consistente dei consiglieri amministrativi, di un delegato dei pastori regionali di ciascuna regione e di altri membri predeterminati dai direttori della Famiglia Internazionale.
  2. Il consiglio provvisorio gestirà gli affari dei direttori della Famiglia Internazionale, prendendo decisioni per maggioranza semplice, fino all’entrata in carica dei nuovi direttori della Famiglia Internazionale.
  3. Il Consiglio legislativo della Famiglia sceglierà, entro quarantacinque giorni, il nuovo corpo dei direttori della Famiglia Internazionale.

Appendice

Raccomandazione per la revoca della condizione di membro

(Compilato da parte di chi inizia la raccomandazione per la revoca della condizione di membro e inviato per posta elettronica ai pastori regionali.)

Nome di chi inizia la raccomandazione, la città in cui vive e informazioni per contattarlo:

Nome del secondo firmatario, la città in cui vive, i suoi rapporti con l’iniziatore e informazioni per contattarlo:

Nome del terzo firmatario, la città in cui vive, i suoi rapporti con l’iniziatore e informazioni per contattarlo:

Nome della persona in questione e informazioni per contattarla:

Descrizione delle azioni di una persona che giustificano la revoca della condizione di membro, compreso il modo in cui essa contravviene alle responsabilità di membro di LFI e/o come la sua condotta danneggia le comunità o le opere di LFI.

L’iniziatore (o iniziatori) ha preso provvedimenti per sistemare la questione prima di iniziare questa procedura? Per favore spiegate:

Quale azione è stata intrapresa per rispettare la “Procedura V: Revoca della condizione di membro, articolo 2.1” nel “Manuale delle procedure della Famiglia Internazionale”, e quando si è iniziata l’azione?

Quali azioni sono state intraprese dalle tre parti iniziatrici per rispettare la “Procedura V: Revoca della condizione di membro, articolo 2.2” nel “ Manuale delle procedure della Famiglia Internazionale”? (Elencate le azioni delle tre parti.)

Informazioni supplementari e/o pertinenti da prendere in considerazione:

Firme delle tre parti iniziatrici:

Note:

Piccole comunità: se il numero dei cofirmatari per rispettare la “Procedura V: Revoca della condizione di membro, articolo 2.2” nel “Manuale delle procedure della Famiglia Internazionale” è insufficiente, la persona che inizia la procedura dovrebbe informare il pastore regionale responsabile di queste circostanze attenuanti al momento della presentazione di questo modulo.

Riservatezza: È convenuto che le informazioni contenute in questo modulo e tutti i documenti a esso pertinenti saranno trattati con riservatezza e discrezione da tutte le parti interessate. (Riservatezza, in termini legali, significa “qualità per cui un argomento è noto, o comunicato, a un numero limitato di persone — divulgazione riservata”.)

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